Salve,
qualcuno saprebbe indicare i riferimenti normativi di tale codice? Tutti ne parlano ma nessuno cita la fonte precisa: in base al provvedimento numero tot Paragrafo. ...ecc.
Grazie
Soggetti extra UE OO 99999999999
- giuseppe.serrao
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Re: Soggetti extra UE OO 99999999999
Provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia Entrate
So di nulla sapere, quel poco che so lo devo alla mia ignoranza
- maurizio.condini
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Re: Soggetti extra UE OO 99999999999
Una domanda sul provvedimento, non ho trovato indicazione precisa sull'uso del codice OO 99999999999 nel documento e nell'allegato tecnico.
Forse è richiamato qualche altro documento o mi è sfuggito
Forse è richiamato qualche altro documento o mi è sfuggito

- cloudfinance
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Re: Soggetti extra UE OO 99999999999
Appunto, il problema è capire all'interno del Provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia Entrate dove esattamente si parla di ciò. Noi non siamo riusciti a trovarlo.
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- maurizio.condini
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Re: Soggetti extra UE OO 99999999999
Io ho trovato solo un riferimento nella risoluzione 05 luglio 2017, n. 87/E, questito 4 (bollette doganali)
4. Bollette doganali
Quesito
Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che – nella prassi – è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.
Risposta
Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.
In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.
Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.
4. Bollette doganali
Quesito
Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che – nella prassi – è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.
Risposta
Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.
In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.
Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.
- cloudfinance
- Admin
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Re: Soggetti extra UE OO 99999999999
Grazie.
Quindi sembra che non è obbligatorio, come tutti su internet scrivono, mettere in caso di extra UE il codice OO 99999999999.
Quindi sembra che non è obbligatorio, come tutti su internet scrivono, mettere in caso di extra UE il codice OO 99999999999.
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