Criteri di rilevazione dell'usura originaria contrattuale.

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cloudfinance
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Criteri di rilevazione dell'usura originaria contrattuale.

Messaggio da cloudfinance »

Buongiorno,
facendo seguito alla precedente discussione avviata su questo Forum pochi giorni or sono, attendo graditi contributi dagli specialisti della piattaforma Cloud Finance, e dagli amici ed utenti interessati all'argomento, in merito alla fattispecie da me già evidenziata:
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]"leggendo alcuni studi tecnici relativi all'oggetto, sarebbe utile chiarire se: [/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]- la verifica del tasso usurario alla data di stipula debba essere effettuata ponendo a confronto il tasso nominale annuo degli interessi corrispettivi + maggiorazione per mora ed il tasso soglia (come risulta dall'impostazione del software Cloud Finance);[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]oppure, dovendosi ricercare il tasso effettivo del contratto, si debba confrontare invece il TAEG/ISC + maggiorazione per mora con la soglia anti-usura. La differenza non è di poco conto, in quanto può condurre a verificare il debordo delle soglie di legge.[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Un esempio pratico esplicativo, riveniente da un contratto esaminato di recente:[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]- tasso nominale : 2,1%[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]- maggiorazione mora : 2%[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]- tasso di mora : 4,1%[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]- soglia usura : 4,1%[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]In questo caso il software Cloud Finance non segnala l'usurarietà del contratto, in quanto il tasso complessivo si mantiene nei limiti della soglia.[/font]
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Tuttavia, il TAEG/ISC nella fattispecie è pari a 2,6% in quanto comprende altresì gli altri oneri collegati all'erogazione del finanziamento (spese di istruttoria, incasso rata, perizia immobiliare, spese assicurative). Il valore del tasso di mora effettivo diverrebbe pertanto in tal caso pari al 4,6%, con conseguente superamento del tasso soglia e configurazione di usura originaria."[/font]

Evidenzio infine che di recente anche il Giudice di Pace di Domodossola (sentenza n. 88/2014) ha precisato la rilevanza della sommatoria TAEG+mora sulla scorta della prevalente interpretazione giurisprudenziale che si sta consolidando in materia (cfr. Cass. 350/2013).

Ritengo che sia molto utile precisare la validità di tale interpretazione in funzione dell'attivazione di eventuali azioni di recupero nei confronti dell'Istituto di Credito, le quali, per quanto ovvio, devono basarsi su una consulenza tecnica esente da forzature e conforme al dettato normativo.

Cordiali saluti

Dott. Francesco Ferlain


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cloudfinance
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Re: Criteri di rilevazione dell'usura originaria contrattuale.

Messaggio da cloudfinance »

Gentile dott. Ferlaino,

recentemente sto approfondendo la questione da Lei evidenziata. La giurisprudenza fa "fatica" ad esprimere un giudizio univoco anche perchè influenzata dal clamore della questione e dagli effetti conseguenti.
Ritengo opportuno puntualizzare che l'attività del perito deve concentrarsi sulla verifica del costo finanziario del capitale originariamente mutuato, affinché detto costo non superi i tassi soglia previsti.
Attualmente si sta discutendo se è legittimo o meno l'anatocismo in caso di applicazione del tasso di usura, ovvero se è legittimo applicare il tasso di usura sull'intera quota non pagata o pagata in ritardo o solo sulla sua quota parte capitale.
In quasi tutti i contratti che ho potuto analizzare emerge che il tasso di mora viene applicato su tutte ed ogni somma non pagata o pagata in ritardo. Ciò implica che contrattualmente (a prescindere quindi da quanto effettivamente fatto) il tasso di mora - laddove determinato come uno spread al tasso corrispettivo - determini un costo finanziario pari allo spread sul TEGM e non TAN!!!, così come nel caso in cui il tasso di mora sia stabilito in maniera variabile aumentato del 50% e arrotondato allo 0.05 inferiore il TEGM nedio degli interessi corrispettivi così come pubblicato. caso a parte potrebbe determinare una clausola di salvaguardia in caso di sforamento.
Diviene pertanto essenziale l'interpretazione dell'art. 1815 c.c. laddove non fa distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, ma di interessi usurari in forma totalitaria e generica, manifestando l'importanza del costo effettivo del capitale finanziato, a prescindere dalla legittimità dell'anatocismo.
Quindi concordo con la necessità di rapportare il tasso di mora sul costo finanziario effettivo.
Distinti saluti.

rag. Giovanni Lazzarini


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