- a. TRIMESTRALE
- b. ANNUALE
- c. SEMPLICE
- d. SEMPLICE-ANNUALE
- e. SEMPLICE-TRIMESTRALE
- f. SEMPLICE-TRIMESTRALE-SEMPLICE
- g. SEMPLICE-ANNUALE-SEMPLICE
Optando per una capitalizzazione ad una sola fase non è necessario indicare alcuna data.
Si noterà che ci sono due tipologie di capitalizzazione per adeguare il software alle recenti normative, di cui la principale è la legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. in data 27.12.2013 che è intervenuta, con il comma 629, a modificare l’art. 120, co. 2, TUB). Il comma 2 è stato quindi modificato in:
- 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Il software è stato quindi adeguato a questa disposizione, permettendo di riportare il ricalcolo ad una capitalizzazione semplice, anche se la capitalizzazione precedente doveva essere Semplice-Trimestrale. Questa situazione può infatti accadere se si deve ricalcolare il conto partendo con una capitalizzazione semplice al fine di recuperare gli interessi anatocistici e successivamente si verifica l’accettazione della reciprocità degli interessi da parte del cliente e quindi si ritiene di dover capitalizzare trimestralmente le competenze a partire dalla data della firma della clausola. Si porrebbe quindi il problema, dal 1 gennaio 2014, di dover tornare alla capitalizzazione semplice. Le opzioni aggiuntive vengono quindi incontro a questa esigenza.