Spese iniziali collegate alla erogazione di mutuo.

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cloudfinance
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Spese iniziali collegate alla erogazione di mutuo.

Messaggio da cloudfinance »

Buonasera,
vorrei condividere se, ai fini del calcolo del TEG mutui ipotecari, si ritiene corretto inserire quali spese iniziali collegate alla erogazione del finanziamento tutte le seguenti voci:
- spese di istruttoria (importo fortettario indicato nel contratto di mutuo);
- commissioni incasso rata (importo sommato alla rata periodica);
- spese di gestione pratica (importo addebitato annualmente);
- spese di perizia tecnica immobiliare (pagate di norma prima della stipula);
- spese assicurative per polizza incendio e scoppio a tutela immobile ipotecato (polizza obbligatoria) e per polizza vita a copertura rimborso del debito residuo (polizza facoltativa);
- imposta sostitutiva (0,25% o 2% del capitale erogato).
Grazie


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cloudfinance
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Re: Spese iniziali collegate alla erogazione di mutuo.

Messaggio da cloudfinance »

Salve,

affermativo per tutte le voci tranne che per l'ultima.... le imposte sono sempre e comunque da escludere.

Cordialità
Ing. Francesco Rossi


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cloudfinance
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Re: Spese iniziali collegate alla erogazione di mutuo.

Messaggio da cloudfinance »

Appello Cagliari 31 marzo 2014 - Pres. Mazzaroppi - Est. Maria Teresa Spanu.

Usura - Carico economico da considerare come rilevante - Art. 1, comma 4, legge n. 108/1996 - Oneri effettivamente sopportati - Onnicomprensività.

Usura - Commissione di massimo scoperto - Rientra nel carico rilevante - Anche per il tempo anteriore all'emanazione della legge n. 2/2009, che ha carattere solo confermativo della disciplina vigente.

Stabilendo che per determinare il «tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», l'art. 1 comma 4 legge n. 108/1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

La portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell'art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d'Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell'art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull'usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Fonte: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/arc ... =10269.php


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dario.pullella
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Re: Spese iniziali collegate alla erogazione di mutuo.

Messaggio da dario.pullella »

Salve,
ma tutte queste "spese iniziali" si possono inserire nel programma anche se non sono state effettivamente sostenute?
Cioè se in un mutuo di 20 rate semestrali sono state pagate solo alcune commissioni e le altre no, in quanto le restanti rate sono andate in sofferenza, devo inserire solo quelle sostenute o tutto come da contratto?

Grazie mille in anticipo.


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cloudfinance
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Re: Spese iniziali collegate alla erogazione di mutuo.

Messaggio da cloudfinance »

Salve,
se si tratta di spese/commissioni fisse per rata vanno comunque considerate e vanno inserite nelle spese fisse per rata. Nelle spese iniziali vanno considerate tutte quelle pagate una tantum alla stipula.
Cordiali saluti.


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